Novità in campo fiscale. È stato pubblicato nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del Lavoro, del 28 novembre 2019, “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore”.
Per essere detraibili e deducibili fiscalmente, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali.
Il Codice del Terzo settore prevede (art. 83) la concessione della detrazione dell’imposta lorda, sulle persone fisiche, di un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo settore non commerciali, per un ammontare complessivo non superiore a 30mila euro per ciascun periodo.
Con il decreto pubblicato in Gazzetta non solo vengono individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.
Come si legge, “fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, anche le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le organizzazioni di volontariato e promozione sociale iscritte nei registri territoriali, possono essere destinatarie di tali erogazioni”.
Le donazioni o erogazioni liberali sono versamenti di denaro o elargizioni di altra natura, effettuati per sostenere economicamente le attività di Onlus impegnate sia in ambito umanitario che religioso, oppure di associazioni e fondazioni, o ancora per contribuire a contrastare gli effetti di calamità naturali. Oltre ad avere un valore prezioso per la collettività, queste forme di sostentamento hanno anche rilevanza fiscale, in quanto sono appunto individuabili nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Unico) e quindi detraibili o deducibili.
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato. Nel caso di beni strumentali, si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento, mentre nel caso di beni o servizi si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Infine, nell’art. 3, è riportato che qualora le erogazioni dovessero superare i 30mila euro o non permettessero di stabilirne il valore oggettivo, il donatore dovrà “acquisire” una perizia giurata “che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene”.